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La carica del Temporary Framework

Il IV emendamento : nuove opportunità  a breve termine

 

Con il IV emendamento datato 13 ottobre 2020, la Commissione ha approvato la proroga del Temporary Framework. Si tratta di una proroga limitata al 30 giugno e, per la sezione relativa alle misure di capitalizzazione, 3.11 per intenderci, fino al 30 settembre 2021. Termini questi che la Commissione ritiene appropriati a garantire che le misure di sostegno nazionali aiutino efficacemente le imprese colpite durante l’epidemia, ma anche per mantenere l’integrità del mercato interno e garantire condizioni di parità. Già in questo emendamento, tuttavia, la Commissione annuncia che al fine di garantire la certezza del diritto condurrà una valutazione entro il 30 giugno 2021, per stabilire se il quadro temporaneo debba essere ulteriormente esteso.

 

Il IV emendamento porta con sé anche alcuni chiarimenti utili ad estendere e rafforzare l’applicazione delle misure anticrisi in particolare introducendo una nuova opportunità per le imprese che, a seguito della pandemia, purtroppo ancora in corso, hanno subito una contrazione della domanda vedendo quindi ridotta o sospesa la loro attività commerciale e non possono sostenere i costi di una ristrutturazione aziendale. La misura 3.12 infatti, introdotta con il IV emendamento, prevede aiuti sotto forma di sostegno per costi fissi non coperti dai ricavi. La misura, quindi, interviene per contrastare un calo di fatturato, che secondo quanto riportato della Comunicazione della Commissione, sia superiore al 30% rispetto allo stesso periodo del 2019. Si tratta dei costi sostenuti durante il periodo compreso tra il 1° marzo 2020 e il 30 giugno 2021. Con un’intensità che varia dal 70% dei costi fissi scoperti al 90% per le micro e piccole imprese, la misura di aiuto consente di sostenere le imprese in un’epoca particolarmente difficile. Secondo le previsioni economiche dell’ISTAT al secondo trimestre 2020, l’economia dell’UE dovrebbe contrarsi dell’8,3% nel 2020, una contrazione più marcata rispetto al 7,4% previsto nel primo trimestre. Una riduzione del PIL di circa 2 punti percentuali rispetto alla fine del 2019, prima della crisi, e di circa il 4,5 punti percentuali rispetto al PIL stimato nelle previsioni del primo trimestre del 2020. Le modifiche introdotte al quadro temporaneo, inoltre, definiscono in maniera più puntuale i criteri in base ai quali gli Stati membri possono fornire aiuti compatibili sotto forma di strumenti di capitale proprio e / o ibridi alle imprese che si trovano in difficoltà finanziarie a causa dell’epidemia di COVID-19. In particolare, la Commissione ha cercato di regolarizzare i diritti di proprietà per gli azionisti esistenti per evitare che superino la loro partecipazione nel capitale del beneficiario prima della ricapitalizzazione del COVID-19. Infine, ulteriore tentativo del quarto emendamento al Temporary Framework è quello di preservare e ampliare il vantaggio effettivo per le imprese destinatarie degli aiuti delle misure del primo blocco (Aiuti di importo limitato, aiuti sotto forma di garanzie sui prestiti e di tassi d’interesse agevolati per i prestiti). Infatti, l’emendamento introduce una specifica sul massimale escludendo dal calcolo gli aiuti concessi sulla base di regimi approvati ma rimborsati prima del 30 giugno 2021. Per quanto auspicato e apprezzabile lo sforzo della Commissione, le imprese e i soggetti deputati alla gestione delle misure anticrisi avrebbero necessitato di maggiore stabilità giuridica che non sembra possa essere assicurata da una revisione eventuale della proroga entro giungo 2021, come cita lo stesso emendamento.

Inoltre, un tempo ragionevolmente più lungo avrebbe meglio consentito di superare i gap riscontrati nell’attuazione delle misure anticrisi, in parte attribuibili a indisponibilità di bilancio per alcuni dei soggetti deputati alla programmazione degli strumenti, ed in parte attribuibili alla concertazione degli stessi con gli istituti finanziari/bancari presenti sul territorio e da coinvolgere con opportune convenzioni.

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