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La valutazione degli effetti dei fondi comunitari nel periodo di programmazione 2021-2027

Valutare gli effetti prodotti dall’azione pubblica sulla collettività resta un principio cardine dell’azione della Commissione europea anche nel periodo di programmazione 2021-2027. In tal senso, a volerne rimarcare l’importanza, la Proposta di Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante le disposizioni comuni applicabili al FESR, al FSE plus, al Fondo di Coesione, al FEAMP e le regole finanziarie applicabili a tali fondi e al Fondo Asilo e migrazione, al Fondo per la Sicurezza interna e allo Strumento per la gestione delle frontiere e dei visti[1] fa ricorso al termine valutazione (a vario titolo utilizzato; es. dei rischi, ambientali, ex ante degli strumenti finanziari[2], etc.) ben 63 volte.

Del resto, sulla base dei principi della Better Regulation[3], la stessa su citata Proposta costruisce il proprio articolato sui risultati della valutazione d’impatto fondata sugli esercizi ex post condotti sui programmi/fondi nel periodo di programmazione 2007-2013.

In particolare, per ciò che concerne la valutazione dei programmi 2021-2027, l’art. 12 stabilisce che lo Stato membro (SM), al fine di misurare la performance generale dei fondi istituisce un quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione che prevede la sorveglianza, la predisposizione di relazioni e la valutazione della performance di un programma durante l’attuazione.

Il Capo II della Proposta, inoltre, descrive puntualmente all’art. 39 gli obblighi delle Autorità di Gestione (AdG) relativi all’esame dell’efficacia, dell’efficienza, della rilevanza, della coerenza e del valore aggiunto dell’UE di ciascun programma, al fine di migliorarne la qualità della progettazione e dell’attuazione. Per valutare gli effetti dei programmi entro il 30 giugno 2029, l’AdG:

  • redige un piano di valutazione[4];
  • provvede alle procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni;
  • affida le valutazioni ad esperti funzionalmente indipendenti.

Resta in capo alla Commissione europea (art. 40), invece, una valutazione intermedia per esaminare l’efficacia, l’efficienza, la rilevanza, la coerenza e il valore aggiunto dell’UE di ciascun fondo entro la fine del 2024, nonché una valutazione retrospettiva entro il 31 dicembre 2031.

Se il quadro normativo proposto per la valutazione degli effetti dei programmi è sostanzialmente identico per la Cooperazione Territoriale Europea, discorso a parte merita la Proposta di Regolamento recante norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell’ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR), più dettagliato nella regolamentazione della valutazione. La stessa[5] (a sé stante rispetto a quella comune per gli altri Fondi), infatti, inquadra le attività di valutazione nell’ambito di un futuro Quadro Comune per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione che punti a realizzare un passaggio da un orientamento rivolto alla conformità ad uno rivolto ai risultati.

In generale, ogni SM avrà l’obbligo di allegare una valutazione ex ante al proprio piano strategico (PS) della PAC (artt. 95 e 125), nonché creareun quadro di riferimento per l’efficacia dell’attuazione(art. 115) che comprenda tutte le attività di valutazione connesse.


In relazione a queste ultime, nel dettaglio, l’art. 126 definisce l’obbligo di:

  • una valutazione dei PS della PAC durante il periodo di attuazione;
  • una valutazione ex post (entro il 31 dicembre 2031).

Dette valutazioni (da affidare ad esperti indipendenti dal punto di vista funzionale) saranno svolte, tra l’altro, per verificare l’incidenza degli interventi in rapporto al contributo che gli stessi apportano agli obiettivi generali e specifici della PAC e saranno basate sulle attività indicate in un piano di valutazione da validare (da parte del Comitato di Sorveglianza) al più tardi entro un anno dall’adozione del PS.

Inoltre, rispetto alla Proposta di Regolamento “Politica di Coesione”, in questo caso, particolare enfasi si pone sulla produzione e la raccolta dei dati necessari alle valutazioni. Tale aspetto assume peculiare rilevanza alla luce dellavalutazione e verifica dell’efficacia dell’attuazione della PAC (art. 127) in capo alla Commissione europea[6] (da attuarsi sulla base di un piano pluriennale ed attraverso una valutazione intermedia ed una valutazione ex post): la stessa si basa sui dati forniti dagli SM nelle valutazioni della PAC. In tal senso, la Commissione potrà adottare atti di esecuzione che stabiliscono disposizioni sulle informazioni che gli SM sono tenuti a fornire, tenendo conto dell’esigenza di evitare indebiti oneri amministrativi, sui dati necessari e sulle sinergie tra potenziali fonti di dati.

Da ultimo, giova rimarcare l’importanza rivestita dalla conoscibilità di tali valutazioni (e dei relativi risultati) da parte del tax payer: gli artt. 44, paragrafo 1 della Proposta di Regolamento “Politica di Coesione” e 126 della Proposta di Regolamento “PAC” impongono, infatti, l’obbligo da parte delle AdG (SM nel caso del FEASR) di rendere pubbliche (anche attraverso l’uso del web) tutte le valutazioni.

Tabella di raffronto

Politica di CoesionePAC
ProgrammaPiano strategico
Quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione a livello di AdG/SMQuadro Comune per il monitoraggio e la valutazione dell’efficacia dell’attuazione
Valutazioni a livello di SM
Piano di valutazione
Valutazione ex ante (da allegare al PS)
Valutazione durante il periodo di programmazione
Valutazione ex post (30 giugno 2029)Valutazione ex post (31 dicembre 2031)
Procedure necessarie per la generazione e la raccolta dei dati necessari
Pubblicazione delle valutazioni
Valutazioni a livello di CE
Valutazione intermedia (fine 2024)Valutazione intermedia (entro il terzo anno dall’avvio dell’attuazione dei PS)
Valutazione retrospettiva (31 dicembre 2031)Valutazione ex post (31 dicembre 2031)

[1] http://ec.europa.eu/transparency/regdoc/rep/1/2018/IT/COM-2018-375-F1-IT-MAIN-PART-1.PDF.

[2] Per maggiori informazioni in merito alla valutazione ex ante degli strumenti finanziari si veda l’art. 52.

[3] https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A52015DC0215.

[4] Per l’AMIF, l’ISF e il BMVI il piano prevede una valutazione intermedia da completare entro il 31 marzo 2024.

[5] https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18480.

[6] La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una prima relazione sull’attuazione del presente articolo in cui sono riportati i primi risultati sull’efficacia dell’attuazione della PAC dopo il completamento della valutazione intermedia. Una seconda relazione contenente una valutazione dell’efficacia dell’attuazione della PAC è presentata entro il 31 dicembre 2031. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio le informazioni sull’efficacia dell’attuazione di cui al suddetto articolo misurate sulla base di una serie di indicatori chiave

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