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STEP la piattaforma europea per le tecnologie strategiche

La Piattaforma europea per le tecnologie strategiche  nasce per preservare un vantaggio europeo nelle tecnologie critiche ed emergenti per le transizioni verde e digitale: da quelle informatiche, quali la microelettronica, l’informatica quantistica e l’intelligenza artificiale, alla biotecnologia, alla biofabbricazione e alle tecnologie a zero emissioni nette. Ad approvarlo è il  Reg. (UE) 2024/795 pubblicato lo scorso 29 febbraio.
Seguendo la raccomandazione del Consiglio Europeo, la Piattaforma europea per le tecnologie strategiche  poggia sulla piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili e degli strumenti finanziari esistenti che verranno utilizzarli in maniera più flessibile, così da fornire sostegno tempestivo e mirato nei settori strategici senza minare gli obiettivi della politica di coesione.

La piattaforma STEP dovrà inoltre contribuire alla mobilitazione di capitali privati per sostenere la competitività delle imprese europee in queste tecnologie sulla scena mondiale, il che a sua volta condurrà allo sviluppo di capacità interne.

L’istituzione della nuova Piattaforma europea per le tecnologie strategiche rientra nel pacchetto di revisione di medio termine del Quadro Finanziario Pluriennale ed è indirizzata a rafforzare i fondi esistenti rendendone più efficace ed efficiente l’usofavorendone la riprogrammazione e orientandone i finanziamenti verso tecnologie in settori considerati strategici (deep-tech, clean-tech, bio-tech) per cogliere a pieno le opportunità e conseguire gli obiettivi della transizione verde e digitale.

Oltre a sostenere lo sviluppo o la produzione di tecnologie, la proposta è diretta anche ad affrontare le carenze di manodopera e di competenze in  settori strategici quali: informatica quantistica e l’intelligenza artificiale, alla biotecnologia, alla biofabbricazione e alle tecnologie a zero emissioni nette.

La Piattaforma rappresenta una prima risposta alla raccomandazione formulata dal Consiglio europeo nelle Conclusioni del 23 marzo 2023: “garantire la piena mobilitazione dei finanziamenti disponibili e degli strumenti finanziari esistenti e utilizzarli in maniera più flessibile, così da fornire sostegno tempestivo e mirato nei settori strategici senza minare gli obiettivi della politica di coesione”.

In termini di incidenza sul bilancio, la proposta comporterà un prefinanziamento aggiuntivo da versare nel 2024 a titolo del JTF, finanziato dallo strumento dell’Unione europea per la ripresa NextGenerationEU. La proposta comporterà inoltre un prefinanziamento aggiuntivo da versare a titolo di FESR, FC e FSE+ nel 2024 per gli importi programmati nell’ambito delle priorità dedicate alle operazioni che contribuiscono al rafforzamento degli obiettivi STEP.

Il prefinanziamento aggiuntivo a titolo di FESR, FC e FSE+ nel 2024 comporterà un’anticipazione degli stanziamenti di pagamento al 2024 e sarà neutro in termini di bilancio nel periodo 2021-2027. Tale prefinanziamento aggiuntivo non era previsto nel progetto di bilancio. La Commissione monitorerà gli importi programmati dagli Stati membri nell’ambito delle priorità dedicate alle operazioni che contribuiscono agli obiettivi STEP e ne valuterà l’incidenza sul fabbisogno di pagamenti nel contesto dell’esercizio di storno globale nel 2024

La govenance dello strumento prevede che le spese relative alla STEP saranno contabilizzate dai programmi pertinenti, senza tuttavia alterare i rispettivi obiettivi di spesa per il clima nell’ambito dei programmi.  Sono stati aggiunti ai Fondi della politica di coesione  nuovi settori di intervento ovvero “ambiti della spesa” e nuovi indicatori di perfomance  attraverso l’aggiornamento dell’allegato I del Reg. (UE) 2021/1060 e una modifica degli allegati del regolamento specifico di ciascun fondo contenente gli indicatori di prestazione (FESR, FSE+, FC).

In pratica, per quanto attiene ai fondi della politica di coesione la Piattaforma STEP prevede all’:

  • Articolo 10 che interviene sul Regolamento FESR 2021/1058
  1.  l’introduzione di obiettivi specifici dedicati a supportare le priorità della Piattaforma STEP nell’ambito degli Obiettivi Strategici “Un’Europa più intelligente” e Un’Europa più verde”;
  2. la programmazione delle risorse destinate a tali obiettivi specifici avviene mediante priorità dedicate, per le quali sono stabilite quali misure di flessibilità eccezionale
  • un prefinanziamento del 30 per cento dell’importo dei Fondi,  allocato alla priorità dedicata, in aggiunta al prefinanziamento annuale ordinario, per incentivare il contributo ai progetti STEP, da pagare una tantum entro il 31 dicembre 2024, previa adozione della Decisione di modifica dei programmi interessati entro il 31 ottobre 2024;
  • il tasso massimo di cofinanziamento UE al 100 per cento per le priorità del programma dedicate a STEP.

    3. nell’ambito degli obiettivi specifici dedicati alla Piattaforma STEP, la possibilità per il FESR di finanziare anche azioni a vocazione FSE Plus (formazione, apprendimento permanente, istruzione, riqualificazione);

4. in deroga a quanto già previsto nei regolamenti vigenti, l’estensione dell’ambito di eleggibilità per le grandi imprese per il conseguimento delle priorità STEP  per le regioni meno sviluppate e in transizione, nonché per le regioni più sviluppate degli Stati membri con un PIL pro capite misurato in standard di potere d’acquisto inferiore alla media UE. Per l’Italia l’estensione riguarderebbe tutte le categorie di regioni.

  • Articolo 11 che interviene sul Regolamento JTF 2021/1056:
  1. integrazione dell’obiettivo specifico del Fondo JTF per supportare gli investimenti che contribuiscono agli obiettivi della Piattaforma STEP;
  2. ampliamento della possibilità per il Fondo JTF di finanziare investimenti in grandi imprese che contribuiscano agli obiettivi STEP rispetto a quanto già previsto dal regolamento vigente. Non risulterebbe più necessario dimostrare che le perdite occupazionali in assenza dell’investimento sarebbero superiori al numero previsto di posti di lavoro creati (c.d. analisi del divario);
  3. applicazione di flessibilità finanziarie, quali il prefinanziamento al 30 per cento e il tasso massimo di cofinanziamento UE al 100 per centoPer il fondo JTF il prefinanziamento del 30 per cento è determinato sull’intera dotazione del fondo e l’applicazione di tale flessibilità non richiede la modifica del programma.
  • Articolo 12 che interviene sul Regolamento FSE+ 2021/1057:
  1. possibilità di introdurre priorità dedicate a supportare gli obiettivi della Piattaforma STEP nell’ambito dei programmi finanziati dal FSE+;
  2. applicazione a tali priorità delle seguenti misure di flessibilità eccezionale :

·        un prefinanziamento del 30 per cento dell’importo FSE+ allocato alla priorità dedicata, quale misura eccezionale per incentivare il contributo ai progetti STEP, da pagare una tantum entro il 31 dicembre 2024, previa adozione della Decisione di modifica dei programmi interessati entro il 31 ottobre 2024;

·        il tasso massimo di cofinanziamento UE al 100 per cento per le priorità del programma dedicate a STEP.

  • Articolo 13 che interviene sul Regolamento CPR 2021/1060:
  1. possibilità per lo Stato membro di adeguare, su base volontaria, l’Accordo di Partenariato in funzione delle nuove esigenze di investimento necessarie a concorrere agli obiettivi STEP e di anticipare la modifica dell’Accordo di Partenariato rispetto alle tempistiche previste dal quadro regolamentare vigente (ovvero entro marzo 2025). La modifica dell’Accordo di Partenariato deve essere approvata dalla Commissione europea entro tre mesi dalla data di presentazione del testo emendato da parte dello Stato membro;
  2. le priorità dedicate agli investimenti in chiave STEP, incluse in un programma modificato ed approvato dalla Commissione entro il 31 ottobre 2024, non sono tenute in considerazioni nell’ambito della revisione di metà periodo;
  3. la decisione di approvazione di un programma emendato in chiave STEP può includere l’allocazione totale o parziale dell’ammontare delle flessibilità relative alle annualità 2026 e 2027 per indirizzarle alle priorità STEP. Nel caso in cui l’ammontare totale delle flessibilità di un programma sia allocato definitivamente sulle priorità dedicate a STEPla revisione di metà periodo non sarà effettuata per questo programma;
  4. la Commissione adotta la decisione di approvazione di un programma modificato esclusivamente in chiave STEP entro due mesi dalla sua presentazione da parte dello Stato membro, con conseguente riduzione dei termini ordinari.

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