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Fondi coesione e approccio alla performance

Quello della performance è un tema che  ricorre nella gestione dei fondi strutturali ma che ultimamente, enfatizzato dall’approccio all’attuazione del  PNRR, sta ricevendo notevoli impulsi.

La performance è intesa come capacità di produrre risultati fondamentali per conseguire gli obiettivi delle politiche dell’UE. La performance tende a rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

Già la Corte dei Conti nel 2021 nella sua relazione “Il finanziamento basato sulla performance nella politica di coesione”  rilevava che produrre risultati è fondamentale per conseguire gli  obiettivo delle politiche dell’UE e quindi anche per rafforzare la coesione economica, sociale e territoriale dell’Unione.

Rendere la politica di coesione maggiormente basata sulla performance rappresenta quindi un obiettivo condiviso del Parlamento europeo, del Consiglio e della Commissione.

L’introduzione del quadro di riferimento dell’efficacia dell’attuazione nel periodo 2014‑2020 ha contribuito ad un cambiamento culturale nella gestione finanziaria della politica di coesione. Tuttavia,  il finanziamento basato sulla performance non è ancora adeguatamente diffuso nella politica di coesione.

Il regolamento recante le disposizioni comuni per il periodo 2014‑2020 ha fornito un quadro di riferimento esplicito di efficacia dell’attuazione per i programmi operativi degli Stati membri, comprendente target intermedi e finali da raggiungere grazie ai Fondi strutturali e d’investimento europei.

Nel Programma 2014-2020  tre strumenti hanno fornito agli Stati membri incentivi finanziari per conseguire risultati ed ottimizzare l’utilizzo dei finanziamenti:

  • condizionalità ex-ante: tali requisiti miravano anche a garantire che venissero poste le necessarie condizioni per garantire un uso efficace ed efficiente dei Fondi strutturali e d’investimento europei per finanziare le spese degli Stati membri destinate ad essere rimborsate dal bilancio dell’UE;
  • riserva di efficacia dell’attuazione obbligatoria di circa 20 miliardi di euro (6 % della spesa per la coesione) che poteva essere svincolata per gli assi prioritari che avevano raggiunto i propri obiettivi o che doveva essere riassegnata ad altri assi prioritari dello stesso programma o ad altri programmi nello stesso Stato membro
  • modelli di finanziamento basati sulla performance che creavano un collegamento diretto tra il sostegno finanziario dell’UE e le realizzazioni (output) o i risultati predefiniti.

Ciò che emerso quindi è che l’impiego di questi tre strumenti è stato parziale e il finanziamento della politica di coesione è stato solo in parte basato sulla performance.

Il quadro regolamentare per il 2021-2027 ha cercato quindi di enfatizzare quello che di buono era stato fatto nelle precedenti programmazioni dei fondi strutturali.

Nei programmi del ciclo 2021-2027 sono state richiamate le condizioni abilitanti che hanno preso il posto della condizionalità ex-ante,  il finanziamento non collegato ai costi e le opzioni costo standard associate al riesame intermedio che ha sostituito la riserva di efficacia.

Questi rappresentano i nuovi strumenti su cui la Commissione ha posto l’accento per favorire l’approccio alla performance.

Tuttavia si rende necessario chiarire ulteriormente la norma per applicare il principio della performance in maniera efficace e favore l’effettiva implementazione di modelli di semplificazione ad esempio nella determinazione dei costi e nelle forme di rimborso.

In particolare, molte questioni restano ancora irrisolte circa l’applicazione dei costi standard  e finanziamento non collegato ai costi.

Si potrà parlare di semplificazione  associata a questi modelli solo quando la norma che le disciplina riuscirà a coinvolgere tutti gli attori e le fasi del processo di attuazione dei fondi strutturali. Si potrà parlare del mindset change solo quando questo è diffuso a tutti i livelli, dal beneficiario alle Autorità di Audit passando per le Autorità chiamate a gestire i fondi della coesione.

La valutazione ex ante dell’Autorità di Audit e la certezza giuridica di modelli definiti secondo un approccio self made da parte delle AdG dei programmi che attuano i fondi della politica di coesione è un tema di rilievo perché implica un uso efficace di modelli di impiego e calmiera i fattori di rischio associati alle operazioni.

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