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Sostenere l’agricoltura,presidiare il territorio

La delimitazione delle zone agricole italiane soggette a limitazioni naturali

In vigore dal 1975 (Direttiva 75/268/CEE), il regime di aiuti agli agricoltori delle aree svantaggiate (Less Favoured Areas – LFA) rappresenta un importante meccanismo di sostegno per incentivare e preservare le attività agricole nelle aree montane e/o meno produttive, ovvero nelle aree dove a causa del progressivo spopolamento, il presidio del territorio e la conservazione dell’ambiente naturale non sarebbero stati altrimenti assicurati, arginando in tal modo gli eventuali rischi di abbandono e degrado.

Sulla base dei criteri previsti dalla Direttiva 75/268/CEE, le zone svantaggiate possono essere classificate in tre categorie, ciascuna delle quali caratterizzata da uno specifico svantaggio:

  1. Zone montane (art. 18): aree caratterizzate da una notevole limitazione delle possibilità di utilizzazione delle terre e da un notevole aumento del costo del lavoro, dovuti a condizioni climatiche molto difficili a causa dell’altitudine, o in zone di altitudine inferiore, all’esistenza nella maggior parte del territorio di forti pendii che rendono impossibile la meccanizzazione o a una combinazione dei due fattori;
  2. Zone svantaggiate cosiddette “intermedie” (art. 19): aree prevalentemente agricole minacciate di spopolamento, per le quali ricorrono tutte le seguenti condizioni: terreni di scarsa produttività, poco idonei alla coltivazione e che si prestano soprattutto all’allevamento estensivo, bassa redditività dell’attività agricola a causa della scarsa produttività dell’ambiente naturale; scarsa densità, o tendenza alla regressione demografica, di una popolazione dipendente in modo preponderante dall’attività agricola;
  3. Zone caratterizzate da svantaggi specifici (art. 20): altre aree caratterizzate da svantaggi specifici, nelle quali il mantenimento dell’attività agricola è necessario per assicurare la conservazione e il miglioramento dell’ambiente naturale, il mantenimento del potenziale turistico o per motivi di protezione costiera.

Tale classificazione rappresenta tuttora il provvedimento di riferimento per le perimetrazioni delle aree designate come svantaggiate sul territorio nazionale, che rappresentano circa il 57% della SAU dell’UE, di cui il 16% rientra nelle zone montane, il 31% è classificato come aree svantaggiate intermedie e il restante 10% come aree caratterizzate da svantaggi specifici.

Nel tempo il quadro normativo alla base delle indennità compensative a favore delle aree svantaggiate ha subito diverse evoluzioni, da ultimo la riforma della politica comunitaria 2007-2013 ha fatto propria l’esigenza di razionalizzazione evidenziata dalla Corte dei Conti europea spingendo verso una revisione dei criteri di classificazione per le sole zone svantaggiate intermedie, culminata, con la riforma della PAC 2014-2020, nell’articolo 32 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 “Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o a vincoli specifici” e nell’Allegato III, in cui sono descritti in modo dettagliato i criteri bio-fisici per la delimitazione delle zone soggette a vincoli naturali. Dal punto di vista operativo, gli Stati membri possono riferirsi ad un insieme di linee guida elaborate dal JRC. Le linee guida forniscono informazioni e spiegazioni su come applicare i criteri comuni, riportano la definizione, l’importanza agronomica, i valori soglia di ciascun criterio e descrivono come valutare i diversi criteri e come aggregare le aree classificate come zone soggette a vincoli naturali. Completata l’analisi degli impatti dei criteri biofisici, il processo di designazione delle aree soggette a vincoli naturali significativi diversi dalle zone montane prevede un’ulteriore fase di affinamento, il cosiddetto “fine-tuning”, in cui la Commissione europea, pur concedendo una certa discrezionalità sul metodo di lavoro, ribadisce che l’esercizio di fine-tuning deve comunque essere adeguato, corretto e completo [guida fine-tuning] al fine di escludere quelle aree in cui il vincolo naturale è superato per effetto di investimenti (ad esempio, in presenza di investimenti per l’irrigazione il vincolo della aridità viene meno) o per l’adozione di metodi e sistemi di produzione in grado di compensare le perdite di reddito e i costi aggiuntivi derivanti dai vincoli all’esercizio dell’attività agricola.

Ad oggi l’orientamento comunitario è quello di focalizzare l’attenzione sui seguenti indicatori che costituiscono un approccio di base applicabile a tutte le regioni e province autonome, tra i quali: Produzione Standard, Irrigazione, Drenaggio artificiale, Valore fondiario, Colture di pregio, Densità di allevamento.

In particolare, sono in corso diverse simulazioni che partono prima di tutto dalla Produzione Standard (PS), utilizzata per la classificazione tipologica delle aziende rilevate dalle indagini strutturali dell’ISTAT e dalla RICA-REA (indagini contabili) del CREA-PB, ed anche per altre importanti finalità riguardanti le soglie minime e massime della Dimensione Economica Aziendale per l’ammissibilità ai benefici previsti in alcune misure nell’ambito dei PSR (Reg. 807/2014).

Nell’ambito del fine tuning, i coefficienti di PS sono applicati moltiplicando tali valori per quelli delle superfici coltivate e dei capi allevati, a livello comunale. I valori ottenuti da questa moltiplicazione, sommati, consentono di ottenere il valore complessivo della PS di ogni comune. Questo valore va poi confrontato con quello medio regionale. Qualora il valore comunale risulti inferiore a quello medio regionale, il comune affetto da vincoli di carattere biofisico calcolati nella prima fase mantiene il connotato di comune svantaggiato.

Per applicare questa metodologia diventa fondamentale disporre di dati statistici a livello comunale, ma spesso a livello regionale le informazioni non sono omogenee. A livello nazionale, la banca dati AGEA e quella della Anagrafe zootecnica (BDN) potrebbero costituire una base dati valida per l’applicazione della metodologia del fine tuning, a meno di armonizzare le definizioni e le codifiche a livello regionale con quelle previste dalla normativa comunitaria. Va inoltre precisato che la PS, proprio in quanto valori standardizzati, non tengono conto della presenza di razze animali con diversi livelli produttività/redditività o di coltivazioni di particolare pregio che sono diffuse sul nostro territorio. Pertanto, accanto a questo criterio oggettivo, nei casi di comuni interessati in maniera prevalente da specifiche peculiarità in termini di produzioni, si potrebbe pensare di introdurre criteri aggiuntivi che tengano conto di questi aspetti.

In attesa di approvazione definitiva della nuova delimitazione per le aree svantaggiate “intermedie”, a partire dalla data di completamento della nuova delimitazione, ai sensi dell’art. 31, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013, gli agricoltori che non risulteranno più ammissibili al sostegno, riceveranno per non più di 4 anni un livello di sostegno decrescente per attenuare gli effetti dell’uscita, non potrà oltre l’anno 2020. “Tale periodo decorre dalla data di completamento della delimitazione ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 3, e comunque al più tardi nel 2018. Tali pagamenti iniziano, dall’80 % al massimo dell’importo medio stabilito nel programma per il periodo di programmazione 2007-2013 conformemente all’articolo 36, lettera a), punto ii) del regolamento (CE) n. 1698/2005, fino ad arrivare a non oltre il 20 % al più tardi nel 2020”.

Non essendo ancora ad oggi entrata in vigore la nuova delimitazione, è stata prevista prima una proroga al 2019 per la riduzione del periodo di adeguamento e successivamente con il Reg. (UE) 2019/288 è stato modificato anche il periodo di degressività nell’ambito della programmazione 2014/2020. All’articolo 31 (Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici) del Reg. 1305/2013, par. 5 è stato inserito il seguente comma:

In deroga al primo comma, se le indennità decrescenti sono erogate soltanto a partire dall’anno 2019, tali indennità non eccedono inizialmente l’80% dell’importo medio stabilito per il periodo di programmazione 2014-2020. Il livello delle indennità dovrebbe essere fissato in modo tale che il livello finale nel 2020 sia pari alla metà del livello iniziale.

Il processo di revisione delle aree svantaggiate in Italia, essendo in notevole ritardo rispetto alla tempistica già avviata negli altri Stati membri – ed il cui avvio non è previsto neanche l’annualità in corso – di certo impatterà direttamente sulla programmazione post 2020 e quindi sarà rilevante seguirne l’evoluzione e capire quali impatti avrà sui comuni esclusi e su quelli che invece entreranno nella nuova delimitazione.

https://www.reterurale.it/flex/cm/pages/ServeBLOB.php/L/IT/IDPagina/18919

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