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Gli aiuti anticrisi prorogati: la risposta europea ad una pandemia persistente

 

Il Temporary Framework, il quadro di aiuti anticrisi, rappresenta la risposta economica coordinata degli Stati membri e delle istituzioni europee volta a mitigare le ripercussione negative sull’economia dell’UE. Il testo consolidato, con gli emendamenti approvati in questi giorni, recepisce alcune modifiche ed integrazioni volte ad ottimizzarne l’impiego.

Innanzitutto, esso porta con se la proroga di sei mesi del quadro temporaneo, fino al 30 giugno 2022.  La Commissione inoltre ha prorogato dal 30 giugno 2022 al 30 giugno 2023 la possibilità per gli Stati membri di convertire gli strumenti rimborsabili (ad esempio garanzie, prestiti, anticipi rimborsabili) concessi in applicazione del quadro di temporaneo in altre forme di aiuto, come le sovvenzioni dirette. Per la misura 3.1 (aiuti di importo limitato) è previsto anche un aumento del  plafond  a 2,3 milioni per impresa, mentre per la misura 3.12 (aiuti per costi fissi non coperti) il plafond passa a 12 milioni per impresa.

La nuova versione inoltre prevede l’introduzione delle misure 3.13 (investimenti sostenibili anche con maggiorazioni per MPMI) con scadenza 31/12/2022 e 3.14 (misure per la solvibilità delle imprese) con scadenza 31/12/2023. Le modifiche introducono rispettivamente:

  • uno stimolo agli investimenti per colmare il divario accumulato nell’economia per effetto della pandemia, in particolare attraverso gli aiuti destinati ad agevolare lo sviluppo di talune attività o particolari territori, con un importo complessivo di aiuto concedibile pari a 10 milioni per impresa;
  • una nuova misura tesa a contrastare la mancanza di liquidità causata dalla pandemia. Lo strumento quindi mira a sostenere le imprese, particolarmente le PMI nell’affrontare un’improvvisa carenza o addirittura l’indisponibilità di liquidità

Considerata la fase, particolarmente dinamica, del processo di modernizzazione degli aiuti di stato, la nuova versione del Temporary tenta di allinearsi, lasciando intendere una sorta di phasing out dell’anti crisi,  alle più recenti modifiche degli orientamenti in materia di aiuti di stato ed, in particolare, al blocco degli aiuti di stato in esenzione da notifica (GBER). Si introduce quindi la lettura coordinata delle regole dell’aiuto anticrisi con le regole fissate per gli aiuti a finalità regionale. In particolare la nuova misura a sostegno degli investimenti può essere utilizzato da dagli Stati membri ad accelerare le transizioni verdi e digitali consentendo e accelerare la ripresa economica a seguito degli effetti devastanti della pandemia in modo sostenibile. Inoltre, dal momento che il quadro anticrisi va a supportare nuovi investimenti, sull’onda del green deal europeo, la Commissione introduce, nel processo di valutazione degli effetti positivi dell’aiuto con i suoi effetti negativi sulla concorrenza e il commercio, il principio sancito dal Regolamento sulla tassonomia dell’UE: “Do not significativ harm” volto a rendere ammissibili sono investimenti che non arrecano un danno significativo all’ambiente. A titolo di esempio saranno finanziabili:

  •  riorganizzazione delle linee di produzione per nuovi prodotti (es. apparecchiature di digitalizzazione,
    veicoli elettrici);
  • implementazione o aggiornamento delle infrastrutture digitali;
  • investimenti in nuove linee di produzione o macchinari per estendere la produzione e superare le carenze di approvvigionamento;
  • sostituzione di vecchi macchinari o attrezzature con più efficienti o meno inquinanti;
  • investimenti in attrezzature necessarie per migliorare l’economia circolare/il riciclaggio e accesso sostenibile alle risorse;
  • sostegno all’aumento dell’efficienza energetica degli edifici;
  • supporto alle aziende che vogliono acquistare e-bike, veicoli elettrici o altri tipi di mezzi di trasporto puliti;
  • sostegno a programmi di riqualificazione/riqualificazione per garantire l’accesso dell’industria a forza lavoro qualificata.


Interessante anche la precisazione in merito alla possibilità di cumulo delle misure di aiuto temporanee, contemplate dal quadro anticrisi, con aiuti ai sensi del de minimis o con aiuti ai sensi dei regolamenti di esenzione per categoria..

  • Utile inoltre, il chiarimento in merito al risarcimento del danno causato direttamente dall’epidemia da COVID-19 ovvero il danno causato direttamente da misure restrittive che impediscono al beneficiario, de jure o de facto, di esercitare la propria attività economica, o una parte specifica e separabile di essa.  Le misure restrittive, pertanto, permettono la concessione di aiuti straordinari volti a compensare i danni anche solo rispetto ad alcune categorie di attività. Tali aiuti sono considerati compatibili con il mercato, ai sensi dell’Articolo 107, paragrafo 2 lettera b) del TFUE (“sono compatibili con il mercato  gli aiuti destinati a ovviare ai danni arrecati dalle calamità naturali oppure da altri eventi eccezionali“). Di contro, per le altre misure restrittive (ad esempio, il distanziamento sociale generale)  gli aiuti, sulla base delle disposizioni del quadro di aiuti anticrisi, andranno valutati rispetto alla compatibilità con l’Articolo 107, paragrafo 3, lettera b), TFUE (“Possono considerarsi compatibili con il mercato interno, gli aiuti destinati a promuovere la realizzazione di un importante progetto di comune interesse europeo oppure a porre rimedio a un grave turbamento dell’economia di uno Stato membro“).

Infine, appare utile anche il chiarimento  sul ricorso alle norme eccezionali in materia di flessibilità degli orientamenti della Commissione sul salvataggio e la ristrutturazione. Viene infatio chiarito che, al di la dell’ eccezionale ammissibilità agli aiuti delle imprese in difficoltà, così come definite nel regolamento GBER, continuano comunque ad applicarsi le restanti disposizioni degli orientamenti sul salvataggio e la ristrutturazione, in particolare, la necessità di un piano di ristrutturazione, il ripristino della redditività a lungo termine e la condivisione degli oneri.

_6th_TF_it sesto emendamento ITA_def. 18.11

 

 

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